Art. 1 – Finalità
L’Associazione “MOVIMENTO FUTURO” (in seguito definito più brevemente “il Movimento” o “MOVIMENTO FUTURO”) è una associazione di cittadini che si riconoscono negli ideali propri delle tradizioni democratiche liberali, laiche e riformiste europee. Essi ispirano la loro azione politica ai valori universali di libertà, giustizia, solidarietà ed equità sociale, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili (giovani, anziani e persone con disabilità), concretamente operando a difesa del primato della persona in ogni sua espressione, per lo sviluppo di una moderna economia di mercato e per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà.
Art. 2 Principi generali e ispiratori
Il “MOVIMENTO FUTURO” è un partito politico che nasce da un’associazione di liberi cittadini che credono nei valori democratici e liberali, conservatori dei principi fondamentali della civiltà occidentale che vogliono riformare la politica tradizionale al fine di garantire la modernizzazione e la crescita dei territori sotto l’aspetto economico e sociale.
Il “MOVIMENTO FUTURO” promuove la meritocrazia, il “voler fare”, l’uguaglianza, la giustizia, la solidarietà sociale e la partecipazione civica alla vita politica, economica e sociale della comunità trapanese e siciliana. Il “MOVIMENTO FUTURO” è un partito politico libero e democratico, organizzato su base territoriale e fondato sui principi di democrazia interna, pari opportunità, solidarietà, pluralismo, secondo lo spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e con l’obiettivo della più ampia partecipazione alle decisioni che riguardano l’indirizzo politico.
Il “MOVIMENTO FUTURO” è aperto a tutti coloro che si riconoscano nei principi e nelle finalità previste dal presente statuto attraverso tutte le forme di discussione, partecipazione e condivisione comprese le più innovative piattaforme tecnologiche e sempre pronto ad aggiornarsi alle evoluzioni e alle esigenze della società.
Il “MOVIMENTO FUTURO” ha l’obiettivo di proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di esperienze politiche e civiche e di competenze culturali scientifiche e imprenditoriali, per dar vita ad una forte e solida area politico culturale in grado di sviluppare la conoscenza delle trasformazioni economiche, sociali, politiche ed istituzionali in relazione ai nuovi scenari nazionali ed europei e allo scopo di contribuire al rinnovamento del paese negli assetti istituzionali e nello sviluppo economico per anticipare i bisogni della società del futuro.
Il Movimento “MOVIMENTO FUTURO” ha altresì l’obiettivo di concorrere con metodo democratico alla determinazione della azione politico–amministrativa della città di Trapani e dei Comuni in genere della provincia trapanese, stimolando la partecipazione dei cittadini alla vita civile, politica, sociale, culturale ed amministrativa.
Il “MOVIMENTO FUTURO” intende promuovere e sostenere in ogni forma e modalità le proprie liste che potranno partecipare ad ogni tipo di elezioni e consultazione amministrativa o politica
Art. 3 Simbolo
Il “MOVIMENTO FUTURO” è contraddistinto dal simbolo che si trova allegato al presente statuto sotto la lettera «A», ed è contraddistinto dalla seguente descrizione: “Una freccia stilizzata di colore azzurro, che si declina nei colori blu e giallo, alle spalle della quale sorge il sole con accanto la scritta FUTURO – IL NUOVO RINASCIMENTO”.
Il Fondatore del “MOVIMENTO FUTURO”, dottor Valerio Antonini, è il titolare del simbolo e della denominazione del partito e rilascia le autorizzazioni per il loro uso e ha il diritto di revocare le medesime. Tutti i simboli derivati, confluiti, che potranno confluire, modificati, sostituiti e comunque contenenti la dicitura “MOVIMENTO FUTURO” rientrano nella disponibilità esclusiva dell’Associazione.
Analogamente l’utilizzazione del simbolo e/o della denominazione del Movimento da parte, o comunque nell’ambito dei social network, è disciplinata dalle regole dinanzi esposte.
I Gruppi e le altre articolazioni territoriali e tematiche riconosciute ai sensi del successivo articolo 17 utilizzano il simbolo in conformità al presente Statuto, ai Regolamenti e alle determinazioni del Consiglio Direttivo. Qualsiasi decisione relativa all’utilizzo del simbolo è di competenza del Consiglio Direttivo e del Fondatore.
Le modifiche del simbolo e della denominazione del Movimento sono approvate dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto.
Articolo 4– Durata
4.1. La durata del Movimento è indeterminata.
Lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli iscritti.
Articolo 5 – Sede del movimento
La sede nazionale del Movimento è posta a Trapani.
Su decisione del Fondatore o del Consiglio Direttivo la sede può essere modificata ovvero possono essere create delle sedi territoriali diverse.
Articolo 6 – Associati e adesioni collettive
6.1. Gli Associati sono i cittadini dell’Unione Europea che acquistano la qualità di Associato in conformità al presente Statuto.
6.2. Coloro che intendono iscriversi inviano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, anche tramite piattaforme digitali o articolazioni territoriali. La richiesta di iscrizione può essere respinta con decisione motivata dal Consiglio Direttivo.
6.3. Gli Associati sono tenuti a pagare la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo in conformità al presente Statuto.
6.4 Presso la sede del Movimento è tenuto un registro degli Associati.
6.5. I dati personali degli Associati sono raccolti, custoditi e gestiti dall’Associazione adottando tutte le misure necessarie per assicurare il pieno rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 e a tutta la normativa vigente pro tempore.
6.5 Il Movimento promuove la trasparenza della gestione dell’Associazione, assicurando la pubblicazione sul proprio sito internet di tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. Gli Associati hanno diritto di richiedere copia di tali deliberazioni, ove ne abbiano motivato interesse, secondo modalità stabilite con Regolamento approvato dall’Assemblea.
Articolo 7 – Diritti e doveri degli Associati
7.1. L’appartenenza al Movimento ha carattere libero e volontario. 7.2. Tutti gli Associati hanno diritto di:
– partecipare all’attività e agli organi del Movimento, in conformità al presente
Statuto;
– accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, ai documenti e
agli atti riguardanti il Movimento, in conformità allo Statuto, ai Regolamenti e a
quanto stabilito dagli organi dell’Associazione;
– esercitare gli ulteriori diritti riconosciuti dal presente Statuto.
Gli Associati, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, hanno i seguenti doveri:
– contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Movimento;
– rispettare le deliberazioni degli organi dell’Associazione e astenersi da ogni
comportamento contrario agli interessi e agli obiettivi del Movimento;
– adempiere a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla legge in generale;
– pagare la quota di iscrizione.
Articolo 8 – Cessazione del rapporto associativo
8.1. La qualifica di Associato si perde per i seguenti motivi:
– dimissioni volontarie, mediante comunicazione inviata al Presidente;
– morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione o fallimento, privazione della libertà personale a seguito di decisione dell’Autorità Giudiziaria.
8.2. La perdita della qualità di Associato può avvenire anche per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, nei seguenti casi tra di loro alternativi:
– mancato pagamento della quota di iscrizione annuale entro la data prevista, salva la possibilità di sanare l’inadempimento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte dell’Associazione;
– gravi violazioni dello Statuto e dei regolamenti attuativi del medesimo;
– perdita dei requisiti per l’ammissione ad Associato;
– azioni e/o comportamenti contrari agli interessi e/o ai valori dell’Associazione.
La delibera di esclusione è preceduta da una comunicazione di contestazione fatta per iscritto, o mediante posta elettronica. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l’Associato può formulare le proprie osservazioni e difese e chiedere di essere sentito dal Consiglio Direttivo. In tal caso, l’audizione dell’Associato deve tenersi entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e la delibera di esclusione non può essere adottata prima che l’audizione abbia avuto luogo. Per gravi motivi, il Consiglio Direttivo può disporre, con effetto dalla data della comunicazione di contestazione, la sospensione provvisoria dalle cariche e di tutti i diritti dell’Associato interessato.
8.3. L’Associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte del Movimento perde ogni diritto ai sensi del presente statuto
8.4 Con la richiesta di iscrizione il richiedente accetta lo statuto ed i regolamenti e, in particolare, le norme concernenti i suoi diritti e doveri ed espressamente la norma riguardante la clausola compromissoria, con la quale accetta che le controversie siano devolute alla cognizione di un collegio arbitrale interno, il cosiddetto “Collegio dei Probiviri”, disciplinato al successivo articolo 19.
Articolo 9 – Organi
9.1. Sono organi dell’Associazione: a) il Presidente del Movimento b) l’Assemblea;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Segretario
e) il Tesoriere;
f) l Forum dei Coordinamenti comunali e intercomunali;
g) il Collegio dei Probiviri.
Articolo 10 – Il Presidente del Movimento
10.1. Il Presidente del Movimento è eletto dall’Assemblea e ha la responsabilità politica ed elettorale del Movimento per un triennio, fino alla convocazione dell’Assemblea successiva. Egli è rieleggibile.
Rappresenta l’Associazione in tutte le attività finalizzate all’attuazione del progetto e degli indirizzi politici stabiliti dal Congresso, dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo. In particolare, il Presidente del Movimento:
a) coordina le iniziative politiche del Movimento;
b) rappresenta il Movimento nei rapporti con gli altri partiti e movimenti;
c) sottopone proposte di deliberazione all’Assemblea e al Consiglio Direttivo;
d) assicura un adeguato coordinamento tra il Movimento e gli eletti e gli amministratori locali a livello nazionale e locale;
e) coordina le articolazioni territoriali e tematiche del Movimento.
10.2. Il Presidente rappresenta l’Associazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi, anche in giudizio, in relazione a ogni materia o questione relativa all’Associazione. Ha la rappresentanza legale con riguardo allo svolgimento di ogni attività di rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto dell’Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l’apertura e la gestione dei conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi, benefici e finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Il Presidente può nominare procuratori speciali per il compimento di atti o di categorie di atti rientranti nei suoi poteri.
10.3. Il Presidente, in caso di necessità e urgenza, compie gli atti indifferibili nell’interesse dell’Associazione, sottoponendoli per la ratifica al Consiglio Direttivo non oltre 15 (quindici) giorni dalla loro esecuzione.
10.4. Il Presidente può avvalersi del supporto politico e organizzativo di una Segreteria, composta da associati regolarmente iscritti al Movimento, designati dal Presidente, che può revocarli in qualsiasi momento, dandone immediata comunicazione al Consiglio Direttivo.
La Segreteria ha funzioni di organizzazione e supporto e assiste il Segretario nell’esecuzione del mandato. Il Presidente nomina i responsabili dei dipartimenti tematici del Movimento e può attribuire ai componenti della Segreteria specifici incarichi politici e organizzativi. Le riunioni della Segreteria sono convocate dal Presidente e si svolgono con la frequenza e secondo le modalità da questo stabilite. 10.5 Il Presidente provvede all’iscrizione del Movimento al registro dei partiti politici previsto dal Decreto Legge 28 dicembre 2013 numero 149 convertito in legge numero 13 del 21 febbraio 2014, con facoltà di apportare al presente statuto le eventuali modifiche che dovessero essere richieste dalla Commissione di Garanzia degli Statuti per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, salva la ratifica delle modifiche statutarie adottate da parte dell’Assemblea Nazionale entro sessanta giorni dalla loro adozione.
Articolo 11 – Assemblea
11.1. L’Assemblea rappresenta tutti gli iscritti al Movimento, decide sulle linee e sugli obiettivi generali dell’azione politica del Movimento ed elegge il Presidente.
11.2. L’Assemblea è convocata ogni anno per l’approvazione del bilancio ed è inoltre convocata in via straordinaria in caso di cessazione del mandato del Presidente per qualsiasi motivo ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, entro trenta giorni dalla richiesta.
11.3. Oltre che sugli argomenti indicati al punto 11.1 l’Assemblea delibera:
1) sul bilancio preventivo e consuntivo e su tutti gli altri documenti e rendiconti
previsti dalla legge e dal presente Statuto;
2) sull’esclusione degli Associati;
3) sulle modifiche al presente Statuto, incluse le modifiche al simbolo e alla
denominazione, da adottarsi con le procedure dell’articolo XX del presente Statuto e
il voto favorevole della maggioranza dei componenti;
4) sulle mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente e/o del Tesoriere;
5) sullo scioglimento dell’Associazione;
6) sulle variazioni della sede legale del Movimento;
7) su ogni altra materia stabilita dalla legge o dallo Statuto.
11.4. Le mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente, del Segretario e/o del Tesoriere devono essere presentate da almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea. In tal caso il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea, con solo tale argomento all’ordine del giorno, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta. Le mozioni sono approvate con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.
Articolo 12 – Partecipazione all’Assemblea
12.1. Hanno diritto di partecipare e votare in Assemblea tutti gli iscritti all’Associazione, i quali hanno diritto ad esprimere un solo voto e possono raccogliere una sola delega.
12.2. L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questo, dal Consigliere più anziano come data di iscrizione al Movimento con avviso scritto da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo all’indirizzo comunicato dagli Associati al momento dell’adesione (o al diverso indirizzo eventualmente comunicato per iscritto all’Associazione), almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione.
Per le determinazioni urgenti, la convocazione può essere effettuata con le modalità prescritte, con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo.
12.3. L’avviso di convocazione dell’Assemblea deve contenere l’indicazione del luogo (anche telematico con la precisazione dello strumento informatico che verrà utilizzato e le istruzioni per il collegamento), del giorno, dell’ora, della riunione e dell’eventuale seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno con l’elenco delle materie da trattare.
12.4 All’assemblea può essere consentita la partecipazione anche con mezzi telematici purché in una modalità tale da consentire al Presidente di poter verificare l’identità dell’associato e da consentire all’associato di poter intervenire nella discussione e di poter esprimere in modo palese il proprio voto.
12.5 L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione, a distanza di almeno dodici ore, l’Assemblea è regolarmente costituita indipendentemente dal numero dei componenti partecipanti e delibera in ogni caso con il voto favorevole dei presenti. L’Assemblea è validamente costituita anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti i componenti.
12.6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano come data di iscrizione al Movimento.
Il Presidente nomina un segretario della riunione.
12.7. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. L’esercizio del voto avviene per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando lo richieda almeno un terzo dei membri presenti.
12.8. Le modifiche dello Statuto sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto.
Articolo 13 – Composizione e funzioni del Consiglio Direttivo
13.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo, al quale sono attribuiti i poteri per l’attuazione delle linee programmatiche e degli obiettivi generali stabiliti dall’Assemblea, per l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea e per l’adozione delle iniziative politiche necessarie o utili per il perseguimento delle finalità del Movimento. Si riunisce con frequenza almeno bimestrale.
13.2. In particolare, il Consiglio Direttivo:
a) approva i progetti del bilancio preventivo e consuntivo e tutti gli altri documenti e rendiconti contabili predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all’Assemblea ai sensi di legge o del presente Statuto;
b) adotta regolamenti, direttive e delibere per l’attuazione degli obiettivi dell’Associazione;
c) decide sugli investimenti patrimoniali;
d) approva le liste elettorali, assicurando l’equilibrio di genere, al fine di perseguire l’obiettivo della parità di genere di cui all’articolo 51 della Costituzione.
La selezione delle candidature avviene sulla base di curricula che possono essere presentati da singoli Associati o su iniziativa dei Coordinamenti territoriali del Movimento, secondo le modalità che verranno stabilite con apposito Regolamento che dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo;
e) stabilisce l’importo e la scadenza del contributo dovuto dagli Associati;
f) assume e adotta ogni decisione relativa al personale dipendente, determinandone la retribuzione;
g) delibera l’esclusione degli Associati e approva le altre sanzioni disciplinari; h) approva il conferimento e la revoca di procure per l’esercizio dei poteri ad esso spettanti ai sensi del presente Statuto;
i) svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dal presente Statuto.
13.3. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un periodo di 3 (tre) anni fino alla convocazione dell’Assemblea successiva.
13.4. Del Consiglio Direttivo fanno parte:
a) il Presidente;
b) il Segretario;
c) il Tesoriere;
d) eventuali componenti eletti dall’Assemblea scelti in modo da perseguire l’obiettivo della parità di genere.
13.5. Il Consiglio Direttivo si riunisce con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore, su convocazione del Presidente. In caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a 6 (sei) ore.
13.6. Le riunioni sono indette con comunicazione scritta inviata dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo (anche telematico), del giorno, dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno con elenco delle materie da trattare.
13.7. Al Consiglio Direttivo può essere consentita la partecipazione anche con mezzi telematici o informatici che consentano, anche da diverse sedi, una partecipazione sincrona e continua e che, all’occorrenza, garantiscano la segretezza del voto.
Tale partecipazione a distanza è consentita alle seguenti condizioni: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
13.8. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche in mancanza di convocazione, se sono presenti tutti i componenti aventi diritto di voto.
13.9. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Articolo 14 – Il Segretario
Il Segretario nomina il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della disciplina in materia, stabilisce le regole finanziarie e di gestione che devono essere applicate dalle articolazioni territoriali, sottoscrive, in conformità alle determinazioni politiche dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, il mandato necessario per il deposito del contrassegno elettorale in ogni elezione a cui partecipi il Movimento, e compie ogni altro atto necessario o utile ai fini di tale partecipazione.
Articolo 15 – Il Tesoriere
15.1. Il Tesoriere viene eletto dall’Assemblea, su proposta del Presidente del Movimento, e resta in carica per non più di 3 (tre) anni. Egli è rieleggibile.
15.2. Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del Movimento a tutti i fini di legge, nonché dell’attuazione delle determinazioni del Consiglio Direttivo.
15.3. Il Tesoriere predispone e sottopone al Consiglio Direttivo un rendiconto semestrale dell’attività svolta redatto con modalità approvate dal Consiglio Direttivo, nonché le bozze dei progetti di bilancio e degli altri documenti contabili, assicurando il rispetto di ogni termine di legge applicabile ai partiti politici in materia di deposito di bilanci, rendiconti e altra documentazione.
15.4. Il Tesoriere cura la pubblicità dei bilanci e la loro pubblicazione sul sito internet del Movimento. Assicura la massima trasparenza della gestione dell’Associazione. 15.5. Al Tesoriere sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di pubblicità reddituale e patrimoniale previste dal Decreto Legislativo numero 39/2013.
Articolo 16 – Esercizio sociale, bilanci e patrimonio
16.1. Il primo esercizio sociale decorre dalla data di costituzione dell’Associazione al trentuno dicembre. I successivi esercizi decorrono dal giorno 01 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
16.2. Il bilancio preventivo e consuntivo è approvato entro il giorno trenta aprile di ogni anno.
16.3. Non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. Nel caso in cui, al momento dello scioglimento, esistano avanzi di gestione, questi saranno trasferiti a diverso soggetto avente a oggetto scopi coerenti con quelli dell’Associazione. 16.4. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dall’eventuale contribuzione indiretta prevista dalla legge e da contributi ed erogazioni liberali di terzi.
Articolo 17 – Articolazioni territoriali e tematiche
17.1. Il Movimento è organizzato in Gruppi di azione territoriali e tematici.
I Gruppi sono costituiti da almeno 5 (cinque) Associati e ad essi possono partecipare anche persone non iscritte al Movimento.
17.2. I Gruppi possono essere territoriali o tematici. Promuovono gli obiettivi del Movimento, contribuiscono alla promozione delle iniziative nazionali e promuovono iniziative a livello locale o in ambiti tematici particolari, promuovono le campagne di iscrizioni al Movimento sostengono le campagne elettorali alle quali MET decida di partecipare, direttamente o contribuendo alla partecipazione di altre liste, svolgono ogni altra attività finalizzata agli scopi associativi. Non hanno rappresentanza politica e non hanno il potere di vincolare il Movimento.
17.3. I Gruppi tematici sono articolazioni scientifiche, tecniche e culturali del Movimento, sono coordinati dai responsabili dei dipartimenti tematici, svolgono funzioni ausiliarie, consultive e propositive, contribuiscono alla formazione e
all’aggiornamento degli iscritti e alla preparazione dei candidati. Con regolamento del Consiglio Direttivo sono regolamentate le modalità di organizzazione, funzionamento, e coordinamento dei Gruppi e la loro interazione con le articolazioni territoriali del Movimento.
17.4. I Gruppi si finanziano autonomamente mediante l’applicazione di quote associative ulteriori rispetto a quella di iscrizione al Movimento e attraverso contributi degli associati e di terzi. In ogni caso, l’Associazione riserva almeno il 10% (dieci per cento) dei propri proventi delle iscrizioni alle articolazioni territoriali. Le modalità di assegnazione e i criteri di ripartizione sono stabiliti con Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
17.5. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può disporre la sospensione, per non più di sei mesi, degli organi dei coordinamenti locali, nominando un commissario che ne esercita le funzioni, nei seguenti casi:
a) perdurante impossibilità di funzionamento degli organi; b) gravi irregolarità nelle procedure di iscrizione e/o dei Regolamenti dell’associazione; c) svolgimento di attività e adozione di iniziative in contrasto con gli indirizzi politici approvati dagli organi nazionali del Movimento.
Nei casi più gravi, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può disporre lo scioglimento degli organi dei coordinamenti locali.
17.6. Nel caso di perdurante impossibilità di funzionamento degli organi ovvero di gravi irregolarità nelle procedure di iscrizione e/o rispetto dei Regolamenti dell’associazione; ovvero nel caso di svolgimento di attività e adozione di iniziative in contrasto con gli indirizzi politici approvati dagli organi del Movimento, il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione e revocare l’approvazione dei Gruppi Territoriali e Tematici, nel qual caso tali Gruppi perdono il diritto di utilizzare il nome e il simbolo del Movimento.
17.7. Contro le decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo di cui ai paragrafi precedenti, gli interessati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri.
Articolo 18 – Collegio dei probiviri – Sanzioni disciplinari 18.1. Il Collegio dei Probiviri:
1) è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea che
non rivestono alcuna carica all’interno del Movimento, e non siano incorsi in
sanzioni disciplinari;
2) elegge il Presidente del Collegio tra i propri componenti.
18.2. Il Collegio resta in carica per tre anni. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente; è
ammessa la seduta collegiale anche per tele/videoconferenza. 18.3. Il Collegio decide entro novanta giorni:
1) sulle controversie insorte tra le articolazioni territoriali e tematiche e/o tra una di
queste e gli organi del Movimento;
2) sulle controversie disciplinari.
18.4. Il Collegio ha inoltre il compito di vigilare sul rispetto dello Statuto e dei Regolamenti.
18.5. L’azione disciplinare, anche collettiva, può essere promossa presso il Collegio in unico grado, nei confronti di qualsiasi Associato, per iniziativa di uno o più Associati e quando vengono denunciate gravi violazioni del presente Statuto, dei regolamenti e/o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione del Movimento.
18.6. Il Collegio, pervenuto l’atto di deferimento deve, entro 10 (dieci) giorni feriali, trasmetterne copia all’interessato, mediante raccomandata o posta elettronica, assegnando un termine di almeno 30 (trenta) giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. Il Collegio medesimo può disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio fra le parti, anche disponendone l’audizione personale. Nelle more della pronuncia, anche su istanza del Presidente o dell’interessato, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli già adottati.
18.7. Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell’atto di deferimento, trasmette le risultanze istruttorie al Consiglio Direttivo, che, fatta salva l’archiviazione, in caso di accertata fondatezza degli addebiti, delibera una sanzione, in funzione della gravità dell’inadempienza.
18.8. Fatta salva l’archiviazione, le sanzioni disciplinari sono:
1) il richiamo scritto;
2) la sospensione da un mese a due anni, che comporta la decadenza da qualsiasi carica nell’Associazione; tuttavia, la sostituzione del componente così decaduto è sospesa fino alla deliberazione definitiva;
3) L’esclusione.
Contro la decisione dell’esclusione e/o della sospensione è ammesso appello all’Assemblea nazionale, con ricorso inviato al Presidente a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica entro 30 (trenta) giorni dalla notifica all’interessato della decisione del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca l’Assemblea senza indugio e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del ricorso. Il procedimento davanti all’Assemblea si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio e alle parti è consentito di presentare documenti e memorie. L’Assemblea può confermare, annullare o modificare la decisione del Consiglio Direttivo.
18.9. Gli associati esclusi per violazione del presente Statuto o per indegnità possono essere riammessi solo con giudizio del Collegio.
Articolo 19 – Collegio dei revisori dei conti – Società di revisione
19.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea ed è composto da tre componenti, di cui almeno uno deve essere iscritto nel Registri dei Revisori Legali; ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione.
Se non vi ha provveduto l’Assemblea nazionale, il Collegio elegge al suo interno il Presidente. I componenti del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Congresso e dell’Assemblea.
19.2. La durata in carica del Collegio dei Revisori è stabilita all’atto della nomina. In ogni caso, il mandato non può superare i tre anni e scade alla data della successiva Assemblea.
19.3. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione o da un revisore iscritto nell’apposito albo, ai sensi della normativa vigente. La società di revisione, o il revisore, svolge le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell’Associazione.
Articolo 20 – Forum dei Coordinamenti comunali e intercomunali
20.1 Il Forum è un organo consultivo che si compone dei referenti dei Coordinamenti comunali e intercomunali, eletti a maggioranza all’interno di ogni coordinamento. Propone progetti, iniziative non vincolanti al Consiglio Direttivo, condivide “best practices” di azioni politiche sul territorio creando un circolo virtuoso di condivisione di esperienza politica e organizzativa, agevolando la comunicazione interna ed esterna.
20.2. Il Forum elegge a maggioranza assoluta un portavoce che potrà prendere parte (essendone debitamente informato) come auditore e senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. La carica ha la durata di un anno e l’incaricato non può essere rieletto nell’arco di un triennio. Il Forum si riunisce almeno una volta all’anno e in tutte le occasioni in cui la maggioranza dei partecipanti lo ritenga opportuno.
20.3. Il Forum può essere Convocato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo qualora si ritenga opportuno richiedere consultazione di argomenti/proposte/ attività e promozione di attività politiche e comunicazioni sul territorio.
Articolo 21 – Scioglimento e liquidazione
21.1. Lo scioglimento del Movimento è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli iscritti. I relativi lavori assembleari dovranno essere verbalizzati da un Notaio e l ‘assemblea dovrà avviare la fase di liquidazione provvedendo a nominare un Liquidatore, scelto tra gli iscritti al Movimento.
In caso di estinzione del Movimento i beni associativi che dovessero residuare, una volta eseguita la liquidazione, saranno assegnati ad altre associazioni o comunque a favore di iniziative con scopi analoghi a quello dell’Associazione ovvero ad enti morali o di beneficenza iscritti nei pubblici registri ed operanti nel territorio della provincia di Trapani.
In nessun caso è consentito distribuire proventi o beni in favore degli aderenti. Articolo 22 – Gratuità delle Cariche
22.1. Tutte le cariche assunte nel Movimento sono gratuite, non possono instaurare alcun rapporto di lavoro, sono ammessi rimborsi di spese sostenute nell’interesse del Movimento, debitamente documentate e nei limiti delle disponibilità finanziarie.
Articolo 23 – Controversie
23.1. Qualunque controversia tra gli Associati, o tra gli Associati e l’Associazione, con riguardo all’esecuzione e interpretazione del presente Statuto e comunque alle attività dell’Associazione, è soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Trapani.
Articolo 24 – Rinvio
24.1. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Trapani, 01 agosto 2025